Nel nostro ordinamento vi sono attualmente tre tipologie di accesso:
- “accesso documentale” – disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – che sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione ed estrarre copia di documenti;
- “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) – previsto dall’art. 5, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”) e ss.mm. – che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi di legge;
- “accesso generalizzato” – previsto dall’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 33/2013 – che sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ed informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione e detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.
Tali tipologie sono disciplinate nel “Regolamento comunale per l’accesso ai documenti (Accesso documentale, Accesso Civico, Accesso generalizzato)” approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 24/09/2018.
MODULI ACCESSO DOCUMENTALE: