IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati i propri decreti: n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale; n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”; Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale; Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati;
ORDINA
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.