Ordinanza sindacale: Rafforzamento Azioni preventive alla diffusione Coronavirus

IL SINDACO

Viste e richiamate le precedenti ordinanze con medesimo oggetto;

CONSIDERATO che nella Regione Emilia Romagna sono stati individuati diversi casi di positività al COVID-19 per cui è necessario porre in essere le misure di contenimento e di gestione epidemiologica ;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

In via precauzionale, e fino a formale revoca, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela di quella fascia ti popolazione maggiormente esposta al rischio, nell’ambito del territorio comunale:

CONSIDERATO l’evoluzione della diffusione del coronavirus nella Regione Emilia;

CONSIDERATO altresì che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono casi di coronavirus in continuo e considerevole aumento nell’area della Valconca;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a revoca

  • la chiusura delle palestre pubbliche e private, delle sale giochi, dei centri di intrattenimento ludico, ricreativo o sociale, centri anziani;
  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, anche di carattere ordinario, di ogni forma di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
  • l’interruzione di qualsiasi attività di carattere ricreativo, sociale, sportivo, formativo, corsistico in luogo pubblico o privato;
  • la chiusura della Biblioteca comunale “G. Mariotti” ad eccezione del solo prestito librario che è garantito nelle consuete ore di apertura della biblioteca stessa;

CONFERMA

  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub è consentito a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (droplet);
  • l’apertura di tutte le attività commerciali è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori;

ORDINA

  • lo svolgimento delle attività di commercio ambulante è consentito,  al pari di quello in sede fissa, a condizione che il servizio sia espletato in modo da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza tra gli utenti di almeno un metro;

ORDINA

CHE TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI OVVERO GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI  NONCHE’ LE ATTIVITA’ ECONOMICHE ATTIVINO IMMEDIATAMENTE LE MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI DELLA ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE

ORDINA

Il divieto di condurre qualsiasi forma di attività ludico/ricreativa negli esercizi pubblici comprendendo in ciò anche e specialmente il gioco delle carte

CONSIGLIA VIVAMENTE

Alle persone ultrassesancinquenni ovvero alle persone con patologie vigenti e pregresse di limitare i movimenti, evitando i luoghi affollati e privilegiare la permanenza al proprio domicilio

DISPONE

  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.morcianodiromagna.rn.it;
  • di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
  • Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
  • Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
  • SUAP Unione della Valconca;

AVVERTE

  • le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

– ai sensi dell’art. 650 C.P.;

– sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

  • ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

 

Il Sindaco

Dott. Giorgio Ciotti

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