Nuova Ordinanza regionale 11.4.2020

Firmata la nuova ordinanza regionale con scadenza 3 maggio

Il testo della ordinanza è il seguente:

ORDINA

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) l’uso della bicicletta  e  lo  spostamento  a  piedi  sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni  di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);

b) nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o  per  esigenze  fisiologiche  dell’animale  di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;

c) è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

d) le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 aa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed  il  consumo  sul  posto  e  quelle  che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività   resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel   rispetto   delle   disposizioni   igienico sanitarie.  Le  aziende  che  preparano  cibi  da  asporto all’interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei  cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente     ad attività commerciale consentita ai sensi del     Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

e) le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza  a  fini    Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché  le  “altre  tipologie  ricettive”, comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture      ricettive,  comunque  denominate,  operanti  per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio:   pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari            ed  altri  operatori  connessi  alla  gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare     esercizio  dei  servizi  essenziali  e  quelle  che ospitano      persone  regolarmente  registrate  al  momento  di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei     Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici     e  impossibilitate  al  rientro  nei  luoghi  di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture      abbiano  stabilito  il  proprio  domicilio.  Alle strutture         ricettive,  comunque  denominate,  possono  essere assicurate    le  attività  funzionali  al  mantenimento  in esercizio     degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio,  alberghi,  residenze  alberghiere,  agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;

f) sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;

g) sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari,      e  più  in  generale  i  posteggi  destinati  e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita  di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati        per  la  vendita  di  prodotti  alimentari,  a condizione     che  l’accesso  sia  regolamentato  in  modo  da consentire         il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

h) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia  presenti  all’interno  dei  centri commerciali,      ad  esclusione  delle  farmacie,  parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa,   e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e  prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente  alle   merceologie   indicate   nel   periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario   di    Resta  vietata  ogni  forma  di assembramento.   Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite  e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;

i) Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

  1. a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 sono altresì confermate le disposizioni contenute nell’ art.6 dell’Ordinanza approvata con il Decreto n. 57 del 5 aprile In adempimento a tali disposizioni, i servizi di trasporto pubblico su  autobus  e  ferroviario  regionale, saranno oggetto di monitoraggio e adeguamento degli stessi, al fine di contenere i casi di sovraffollamento a bordo dei mezzi;
  2. per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, si applicano le seguenti disposizioni:

 

  1. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
  2. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).

 

4.le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia- Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020;

 

Allegati

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