Coronavirus: Ordinanza per il contenimento e prevenzione Coronavirus ai sensi del DPCM 1.3.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente inerente:

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella Regione Emilia Romagna sono stati individuati casi di positività al COVID-19;

Considerato altresì che dai comunicati della Prefettura di Rimini emergono circa una quindicina di casi presenti sul territorio provinciale, dato in continuo aggiornamento;

Vista la situazione igienico sanitaria del Comune di Morciano la quale individua alcuni casi di affetti da Covid-19 e di soggetti posti in quarantena;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con Presidente della regione n. 1/2020

VISTO il Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.3.2020 concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che individua le aree a più alto rischio (allegato 1) e a più basso rischio (allegato 2);

VISTO che il comune di Morciano di Romagna rientra tra i comuni di cui all’allegato 2;

Visto il DPCM 1.3.2020 con il quale si è disposto, tra l’altro:

  • sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni province;
  • sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del d. lvo. 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
  • apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lvo. 22.1.2004 n4. 2, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori;
  • svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizi sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • apertura di tutte le attività commerciali diverse dal punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori;
  • limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  • limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

CIO’ VISTO

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2 DPCM 1.3.2020

  • la proroga sino al 8 marzo 2020 della chiusura della Biblioteca comunale “G. Mariotti” ad eccezione del solo prestito librario che è garantito nelle consuete ore di apertura della biblioteca stessa;
  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.
  • È  consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi privati o pubblici utilizzati a porte chiuse a condizione che vengano adottate misure organizzative, a carico dei soggetti organizzatori, tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali privati o pubblici aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra i visitatori;
  • sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, quali palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, sono messe a disposizione, a cura dei gestori, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • gli esercizi commerciali/pubblici esercizi/mercati ed in genere i responsabili di tutti i luoghi aperti al pubblico (associazioni, centri sociali, ecc.) sono tenuti ad affiggere nei loro locali le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4) alla presente ordinanza;
  • lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub è consentito a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • l’apertura di tutte le attività commerciali è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori;
  • centri ludici, sociali giovanili, ecc. possono rimanere aperti a condizione che vengano adottate misure organizzative, a carico dei soggetti organizzatori, tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali privati o pubblici aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra i visitatori. In questi ambiti è sempre da evitare il passaggio e/o il maneggiamento di cose od oggetti personali quali carte da gioco, strumenti musicali a fiato, ecc. ;

ORDINA ALTRESI’

CHE TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI OVVERO GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI  NONCHE’ ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE INDIVIDUATE NEL DPCM 1.3.2020, ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA, ATTIVINO IMMEDIATAMENTE LE MISURE ORGANIZZATIVE POSTE A BASE DEL DPCM CITATO CHE NELLO SPECIFICO PREVEDE IL MANTENIMENTO DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI DELLA ATTIVITA’ POSTA IN ESSERE

DISPONE

  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comune.morcianodiromagna.rn.it;
  • di incaricare il Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;
  • Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
  • Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
  • SUAP Unione della Valconca;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

– ai sensi dell’art. 650 C.P.;

– sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

  • ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Morciano di Romagna, 1 marzo 2020

Il Sindaco

Dott. Giorgio Ciotti

 

Allegato 1

Comuni:

  • 1) nella regione Lombardia:
  • a) Bertonico;
  • b) Casalpusterlengo;
  • c) Castelgerundo;
  • d) Castiglione D’Adda;
  • e) Codogno;
  • f) Fombio;
  • g) Maleo;
  • h) San Fiorano;
  • i) Somaglia;
  • l) Terranova dei Passerini.
  • 2) nella regione Veneto:
  • a) Vò.

Allegato 2

Regioni:

  • a) Regione Emilia-Romagna;
  • b) Regione Lombardia;
  • c) Regione Veneto.

Province:

  1. Pesaro e Urbino
  2. Savona

Allegato 3

Province:

Bergamo

Lodi

Piacenza

Cremona

Allegato 4

  • Misure igieniche:
  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

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