Corona

Coronavirus: nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti

Il nuovo modello è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno. Dovrà essere compilato e, ulteriore novità, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell’ordine che avranno accertato l’identità del cittadino. Questo per evitare di dovere allegare fotocopie di documenti. Le autocertificazioni verranno come sempre verificate a posteriori dalle forze dell’ordine.

modulo_autodichiarazione_17.3.2020

Per le limitazioni alla mobilità e agli spostamenti è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno. 

Ordinanza 16 marzo 2020: chiusura parchi, giardini, casine dell’acqua, cimitero comunale

Ordinanza contingibile ed urgente inerente n. 16 del 16 marzo 2020

Prevista

a) la chiusura ed il divieto di accesso ai parchi e giardini comunali anche non recintati nonché agli sgambatoi;
b) la chiusura delle “casine dell’acqua” di Morciano di Romagna;
c) La chiusura del cimitero Comunale;

Ordinanza 16 Marzo 2020

Numero di telefono riservato alle persone in quarantena

NUMERO DI TELEFONICO RISERVATO ALLE PERSONE IN QUARANTENA🔴🔴
☎️☎️3500224743☎️☎️
dalle 9.00 alle 12.00
Il comune di Morciano nell’intento di supportare le persone residenti sul proprio territorio poste in QUARANTENA prive di sostegno familiare o parentale ha RISERVATO UNO SPECIFICO NUMERO TELEFONICO
☎️3500224743
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00

🔴IL RISPETTO DEL PERIODO DI QUARANTENA A CASA è OBBLIGATORIO

Per quando concerne le eventuali attività di supporto al cittadino (consegna a domicilio di spesa, pasto o farmaci) le stesse vengono effettuate su richiesta del medesimo che dichiari il suo stato di bisogno (per mancanza di rete, di sostegno, di rete familiare di assistenza o per altro impedimento).
Lo stato di necessità è comunicato dal cittadino al Dipartimento di Sanità Pubblica al momento della messa in quarantena o al Servizio comunale telefonando direttamente al numero citato.

Coronavirus, Dpcm 11 marzo 2020 – Chiusura bar, negozi, ristoranti

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del decreto.

*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Regione Emilia – Romagna: Ordinanza Coronavirus 10/03/20 – Nuove disposizioni per le attività che effettuano asporto e mercati ambulanti

ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

IL PRESIDENTE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati i propri decreti: n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale; n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”; Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale; Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).

2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;

4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

 

Allegati

Coronavirus, autocertificazione per spostamenti nei territori sottoposti a limitazioni

Il Decreto della presidenza del Consiglio emanato ieri prevede già per questa mattina il monitoraggio nelle “aree a contenimento rafforzato”, tra le quali l’intera Lombardia e altre 14 province di Piemonte, Emilia, Veneto, Marche e Piemonte: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto.

In queste zone ci sono limitazioni agli spostamenti ma non c’è un divieto assoluto come era per le zone rosse. Per spostarsi per “esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” è necessario presentare ai controlli certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un’area all’altra Le limitazioni riguardano le persone e non le merci.

IL MODELLO VIENE FORNITO DIRETTAMENTE DALLE FORZE DELL’ORDINE AL MOMENTO DEL FERMO

La mancanza di tale autodichiarazione causa denuncia penale ai sensi dell’art. 650 il quale stabilisce : Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Coronavirus – Scuola, servizi, attività commerciali e pubblici esercizi: nuovo decreto Presidenza del Consiglio

Sono in vigore da lunedì 2 fino a domenica 8 marzo le nuove misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, emanate dal Governo attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm). Il provvedimento è stato assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e uniforma le misure per l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto. Il decreto riprende per molti aspetti l’ordinanza regionale in vigore fino a domenica scorsa, ma contempla anche importanti novità sia per gli enti pubblici e privati, sia per gli esercizi e le attività commerciali. Inoltre sono previste misure di carattere nazionale, come ad esempio l’obbligo nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Sempre nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono inoltre essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

Misure decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri

Coronavirus: raccomandazioni per prevenire il rischio di contagio e comportamenti da tenere

COVID-19 – Coronavirus: raccomandazioni e buone pratiche per la cittadinanza

Coronavirus: come prevenire il rischio di contagio e altre indicazioni utili per una corretta gestione dell’emergenza sanitaria

1) Numeri di emergenza.
Sono stati istituiti due numeri verdi che è possibile contattare per avere informazioni dettagliate sul Coronavirus:

Numero unico nazionale: 1500
Numero verde Ausl Emilia – Romagna: 800 033 033

Provincia di Rimini 339 7220079

2) Come comportarsi nel caso in cui si avvertano i primi sintomi o si ritenga di essere entrati in contatto con soggetti positivi al virus

Il Comune di Morciano di Romagna raccomanda a tutti i cittadini che ritengono di essere entrati in contatto con soggetti positivi al virus di seguire le indicazioni dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, la quale prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo. L’ordinanza dispone altresì la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali. Si invita inoltre a non accedere al pronto soccorso o in altre strutture sanitarie ma a contattare immediatamente i numeri di emergenza 1500 o 800 033 033 per segnalare formalmente le proprie condizioni di salute oppure di essere entrati potenzialmente in contatto con soggetti portatori di virus.

Comunicato stampa Prefettura di Rimini – 25 Febbraio 2020

Link utili

Coronavirus: emessa circolare esplicativa della ordinanza. Sospese attività che prevedono la presenza di pubblico. Consentiti corsi sportivi di varia natura e allenamenti

Sospensione attività preparatorie Fiera di San Gregorio e divieto stazionamento nel territorio di Morciano di Romagna

 

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