Corona

AVVISO AGLI ESERCENTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

VISTA l’ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 

RICHIAMATA altresì tutta la normativa nazionale e regionale inerente la gestione dell’emergenza sanitaria, nonché le varie ordinanze sindacali emesse;

 

DATO ATTO che questo Comune, in relazione all’emergenza sociosanitaria da Covid-19, intende provvedere alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità (art. 2 comma 4 della suddetta Ordinanza 658/2020) disponibili alla vendita mediante buoni spesa, rilasciati dal Comune di Morciano di Romagna  nei confronti dei cittadini in stato di bisogno;

 

PRESO ATTO CHE si ritiene necessario individuare gli esercenti di cui sopra  tra le seguenti categorie:

  • PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE
  • ORTOFRUTTA
  • PRODOTTI DA FORNO
  • MACELLERIA
  • PRODOTTI IGIENE PERSONALE

 

Tutto ciò premesso,

SI AVVISANO

 

gli esercenti operanti sul territorio del Comune di Morciano di Romagna che commercializzano prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

  • PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE
  • ORTOFRUTTA
  • PRODOTTI DA FORNO
  • MACELLERIA
  • PRODOTTI IGIENE PERSONALE

 

possono procedere, mediante la compilazione del modello on-line raggiungibile al seguente link:

COMPILAZIONE MODELLO

 

a proporre la propria iscrizione nell’elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità disponibili alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Morciano di Romagna nei confronti di cittadini in stato di bisogno, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno giovedì 02/04/2020.

 

Nel form on-line dovranno essere indicati la denominazione dell’esercizio, l’indirizzo, la partita IVA,  i recapiti di posta elettronica e telefonici e  manifestata la disponibilità alla vendita di prodotti nei confronti dei cittadini individuati mediante buoni spesa. Dovrà essere altresì indicata la percentuale (eventuale) di sconto praticata nei confronti del beneficiario del buono.

Il comune procederà poi a pubblicare l’elenco degli esercenti che hanno manifestato la propria disponibilità e ad individuare i soggetti beneficiari dei buoni spesa, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

 

Si procederà poi all’erogazione di buoni spesa nei confronti dei suddetti soggetti, spendibili presso gli esercizi commerciali ed individuati dagli stessi beneficiari, tra quelli inclusi nell’elenco formato ai sensi del presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

 

Il Comune provvederà alla liquidazione delle somme spese presso gli esercenti entro 30 gg. dalla rendicontazione dei buoni  spesa  utilizzati al punto vendita da parte dei beneficiari.

 

Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.

 

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Lucia Santoni

Prenotazione Online Spesa Supermercati

Grazie alla disponibilità dei supermercati/negozi sotto elencati si comunica che gli stessi hanno aderito al SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE della spesa con ritiro direttamente alla cassa.

Questo consente la riduzione dei tempi di attesa e la riduzione dell’affollamento nel negozio stesso considerato uno dei principali motivi di rischio contagio.

Per accedere al servizio basta cliccare sul nome del supermercato/negozio scelto ed inviare il modulo.

Attenersi alle istruzioni contenute nel modulo, le domande contrassegnate con * necessitano di una risposta obbligatoria.

 

POSSONO ADERIRE AL SERVIZIO TUTTI I NEGOZI ALIMENTARI/MACELLAI/FRUTTA VERDURA DI MORCIANO CHE NE FARANNO RICHIESTA AL COMUNE alla mail coronavirus.morciano@gmail.com

Disposizioni obbligatorie per vendita e acquisto alimenti

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER VENDITA ALIMENTI NEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Al fine di evitare che all’interno delle strutture di vendita si creino condizioni di rischio igienico-sanitario che possano comportare elementi di contagio del Coronavirus, su richiesta dell’AUSL Romagna, si dispone che:

 Il proprietario dell’esercizio
Il supermercato è un luogo a rischio quindi deve essere presidiato da una persona identificata dal gestore e facilmente identificabile dall’utenza ed è opportuno raccomandare in primis il silenzio per evitare la dispersione di goccioline di saliva;
Nel punto dove si accede ai carrelli deve esserci un distributore di guanti da indossare che andranno tolti dopo il riposizionamento del carrello e gettati in apposito contenitore;
E’ necessario tracciare un percorso unidirezionale in terra di entrate uscita evitare con cartelli di pericolo di tornare indietro per evitare contatti ravvicinati, diciamo supermercato a senso unico;
E’ necessario istituire entrata e uscita separate e il più possibile distanti;
La dispensazione di frutta e verdura va organizzata con un addetto che munito di dispositivi di sicurezza (guanti/mascherina) predispone i relativi sacchetti sulla base delle indicazioni del cliente; Incentivare il pagamento con carte di credito che vanno inserite direttamente dal cliente senza passare tramite la cassiera.

 l’alimentarista
 Applichi corrette procedure di pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi e attrezzature,
lavaggio delle mani o cambio dei guanti dopo aver toccato superfici diverse dagli alimenti (pallets, imballaggi esterni, parti del corpo);
 si astenga da pratiche personali non igieniche come tossire sul prodotto esposto, pulire in modo improprio naso e bocca, utilizzare la bocca per afferrare etichette, spille, schede od altri oggetti manipolabili da altro personale o che verrà a contatto con il prodotto,
 lavi e disinfetti le mani prima di maneggiare prodotti pronti per il consumo;
 lavi e disinfetti le mani dopo ogni sosta.
Indossi correttamente idoneo abbigliamento ( mascherina e guanti )
– rispetti l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie e coprirsi bocca e naso)

Indicazioni per la pulizia e disinfezione:
le guide ECDP e OMS indicano per la disinfezione delle superfici dure, l’uso di ipoclorito di sodio ad una concentrazione iniziale del 5% dopo la pulizia con acqua e un detergente neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro.
è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.) ed è inoltre di particolare importanza la detersione (pulizia) e disinfezione del nastro trasportatore alla cassa;
 siano applicate le misure di prevenzione primaria indirizzate alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione come corrimani, ringhiere, ecc., da realizzarsi, come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con un detergente neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% in volume.

 Il cliente
non deve arrivare al supermercato con i suoi guanti indossati né tantomeno utilizzati bensì utilizzare i guanti messi a disposizione nel punto dove si accede ai carrelli;
deve predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all’interno del supermercato;
deve mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso
(accesso, acquisto, pagamento);
deve rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie o coprirsi bocca e naso) e stare in silenzio per evitare dispersione di goccioline di saliva;
deve lavarsi le mani appena arrivato a casa.

Allegati

Decreto Legge – Consiglio dei Ministri: nuove sanzioni per chi viola le norme anti-contagio

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38

24 Marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2020, alle ore 14.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

Guida antistress per cittadini in casa – A cura dell’Ordine degli psicologi

SUGGERIMENTI PER GESTIRE LO STRESS E SALVAGUARDARE IL BENESSERE POSSIBILE AL TEMPO DEL CORONAVISUS – A cura dell’Ordine degli psicologi

Guida-anti-stress-per-i-cittadini-in-casa

Nuovo decreto Conte 22 marzo 2020

In allegato il nuovo decreto del 22.3.2020

In vigore da mercoled’ 25 le restrizioni sulle attività economiche.

Allegati

Coronavirus – Ulteriori misure restrittive per l’intero territorio della provincia di Rimini

Coronavirus. Ulteriori misure restrittive per l’intero territorio della provincia di Rimini, nuova ordinanza del presidente Bonaccini: sospensione delle attività economiche, rafforzamento dello stop alle attività sociali e riassetto della mobilità viaria per favorire i controlli

Potranno proseguire solo le attività economiche essenziali e quelle che garantiranno rigide misure di sicurezza interne per prevenire il contagio. Chiuse molte strade secondarie, arenili e lungomare. Fermi anche i cantieri. Il provvedimento dopo la relazione del direttore generale della Ausl Romagna e un documento dei sindaci che chiedeva in pratica una nuova zona rossa: “Preoccupante situazione epidemiologica, intervento straordinario per garantire contenimento e distanziamento sociale”

Bologna – Nuove e ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus nell’intero territorio della provincia di Rimini. Le prevede l’ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

L’atto si articola su tre pilastri di fondo. Sospensione pressoché generalizzata della attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o che autolimitino i contatti fra le persone al proprio interno; il rafforzamento dello stop a tutte le attività sociali per assicurare efficacemente il contenimento e il distanziamento sociale e un riassetto complessivo della mobilità della provincia che punta a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone all’interno dei criteri fissati dal Decreto governativo dello scorso 8 marzo (solo motivi comprovati di lavoro, salute o necessità essenziali).

L’ordinanza arriva dopo la relazione inviata in Regione dal Direttore generale della Ausl di Romagna che chiede un intervento straordinario in tema appunto di “contenimento e distanziamento sociale” nel territorio provinciale alla luce della “preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini”. Una situazione che rischia di mettere “in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell’intera area riminese”.

Inoltre, alcuni territori comunali della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio, provincia confinante che a sua volta presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante e in costante aumento.

Il presidente Bonaccini ha agito poi sulla base di un documento dei sindaci del riminese che chiedeva misure restrittive delle attività economiche e della mobilità delle persone fino a prefigurare l’istituzione di una vera e propria nuova zona rossa. Alla luce di questa richiesta, sentiti il presidente della Provincia di Rimini, il sindaco del Comune di Rimini e il Prefetto, che hanno condiviso con lui le scelte, ha adottato le ulteriori restrizioni il cui obiettivo è quello di evitare l’aggravamento della situazione sanitaria, con l’ulteriore diffusione del contagio.

Nel corso della giornata di domani, la viabilità provinciale subirà rilevanti modificazioni: molte strade secondarie subiranno un blocco di interdizione al passaggio dei mezzi per convogliare il traffico lungo le principali direttrici della provincia e consentire così controlli più efficaci da parte delle forze dell’ordine. Sempre domani, sarà cura della Provincia e dei Comuni interessati fornire ai cittadini ulteriori dettagli circa la viabilità modificata. Per tali interventi, peraltro, le istituzioni locali per tramite della Prefettura di Rimini hanno richiesto al Governo un adeguato potenziamento di uomini e mezzi.

L’intero provvedimento entra in vigore già dalla mezzanotte di oggi, a eccezione dell’articolo 1 – sulla sospensione delle attività produttive di beni e servizi – la cui efficacia decorre dalla giornata di lunedì, e restano in vigore al prossimo 3 aprile.

Ecco le misure previste nell’ordinanza.

Sospese le attività produttive

Viene disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini. Sono escluse le attività produttive di beni alimentari e di quelle con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi – preceduti dalla redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2006) – che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
-impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;

-utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
-sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;

-rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;

-scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;

-impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e anche al ricorso al lavoro a distanza e in smart working;

-chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;

-divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;

-chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

Aperti idraulici e meccanici

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per consentire la permanenza delle persone nelle abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e per consentire la sola mobilità consentita utilizzando mezzi privati (meccanici, elettrauto, gommisti, ecc.).

Aperte farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari

È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività commerciali: negozi di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, le edicole, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Solo una persona per nucleo familiare può eccedere agli esercizi commerciali, fatta eccezione per la necessità di dover recare con sé minori, disabili o anziani.

Chiusi parchi pubblici, arenili e lungomari

E’ prevista la chiusura di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, arenili in concessione e liberi, aree in adiacenza al mare, lungomari, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture, aree attrezzate per attività ludiche.

Attività agricola solo con personale residente

È ammessa l’attività agricola svolta con personale residente o comunque presente nel territorio provinciale.

Sospesi i cantieri

Chiusi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi ai lavori di messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza.

Garantita la raccolta rifiuti e la consegna di farmaci

Viene comunque garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

Riduzione del trasporto pubblico locale

Viene prevista la riduzione temporanea del programma di esercizio delle linee del trasporto pubblico locale con eventuale soppressione o limitazione degli orari delle corse di linea.

Bisogna infine ricordare che il personale impiegato nelle strutture e nei servizi e nelle attività consentite, così come nei servizi pubblici essenziali, potrà spostarsi derogando dall’ordinanza solo attraverso autodichiarazione.

Coronavirus – Tutto quello che c’è da sapere

Informazioni utili

Che cos’è il Coronavirus?

FAQ – Domande e risposte – Ministero della Salute

#iorestoacasa – Dubbi e chiarimenti

La mappa del contagio in Italia

La situazione nel mondo

Nuovo modulo autocertificazione 26.3.2020

Vademecum attività Produttive Prefettura di Rimini

Decreto Cura Italia – misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro

Emergenza Coronavirus: cosa devi sapere in 14 lingue

Comune di Morciano di Romagna – Indicazioni utili

Riduzione apertura al pubblico degli uffici comunali

Numero telefonico di assistenza riservato alle persone in quarantena

Canoni e tributi: proroga delle scadenze per emergenza Coronavirus

Servizi di consegna a domicilio 

Decreti, provvedimenti e ordinanze

Comune di Morciano di Romagna

Ordinanza sindacale 26 marzo 2020

Ordinanza sindacale 17 Marzo 2020

Ordinanza contingibile ed urgente 16 marzo 2020

Ordinanza sindacale 4 Marzo 2020

Ordinanza sindacale 25 Febbraio 2020

Ordinanza sindacale 24 Febbraio 2020

 

Regione Emilia – Romagna

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 58 del 4 aprile 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 49 del 25 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 47 del 23 marzo 2020

Domande frequenti sulle disposizioni per il territorio della provincia di Rimini

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 39 del 16 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 34 del 12 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 32 del 10 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale dell’8 marzo 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 16 del 24 febbraio 2020

Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Presidenza del Consiglio dei ministri e Decreti Legge

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020

Circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Ordinanza del Ministero della salute del 22 marzo 2020

Decreto-Legge n. 18. del 17 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020

Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020

 

 

Allegati

Ordinanza sindacale 17 Marzo: determinazioni in merito a mobilità, attività motorie, orti sociali

Ordinanza sindacale 17 marzo 2020

Visto l’art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….” Visto l’art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti….” Visto il D.L. 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto che l’art. 3 del suddetto DPCM stabilisce che i Sindaci promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie; Visto il DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Visto il DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Vista l’ordinanza n. 8 del 08.03.2020 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna; Considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Dato atto di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione; Ravvisata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate; Visto il D. Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.

FATTO RILEVARE che l’autorità sanitaria ha fatto presente, in momenti successivi e sempre più accorati, la curva del contagio supera la capacità di assistenza e cura del servizio sanitario soprattutto con riferimento ai pazienti bisognosi di terapie intensive respiratorie e di rianimazione. RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongano al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere. VISTI, inoltre, che si osserva nel centro cittadino e nel territorio comunale urbano ed extraurbano, un flusso circolatorio veicolare e pedonale tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone.

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 09 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all’art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all’art. 54 come Ufficiale di Governo. TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini. VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. VISTO lo Statuto comunale. VISTO il D.Lgs. 267/2000. per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni,

ORDINA

a) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili – previe le autocertificazioni di legge – esclusivamente per: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. motivi di salute 4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione di residenza adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per: – fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l’acquisto di farmaci; – situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati); – gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie)

b) Fino al 3 aprile 2020 sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell’impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. I parchi pubblici sono chiusi al pubblico come da precedenza ordinanza sino al 3 aprile 2020.

c) Fino al 3 aprile 2020 è sospeso il mercato settimanale ambulante, anche nella sola attività alimentare, per le motivazioni sopra riportate;

d) Fino al 3 aprile è vietato l’accesso agli orti sociali comunali;

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81.

DISPONE – Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare. – Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Rimini, al Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Morciano di Romagna; – Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione. RACCOMANDA • Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere in luogo pubblico o privato;.
• Sempre e in ogni caso l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.;
• Rigorosa cura e rispetto delle norme dell’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora

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