Corona

Dal 6 agosto avvio del Green Pass, info per utenti e operatori

La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Italia

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

 

In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.

  • Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.
  • Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via SMS o via email, ai contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.
  • Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”e l’App IO.
    Come ottenere la certificazione
  • La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.
  • La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, in Italia tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
    Informazioni per gli operatori – App VerificaC19
  • Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiederti di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.
  • In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generalepediatra di libera sceltafarmacista.
  • L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.
  • Fino al 12 agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.
  • La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di mettersi in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

 

Il formato digitale

Ecco un esempio di versione digitale. Puoi mostrare all’operatore che deve verificare la validità del certificato il QR Code direttamente dal tuo smartphone.

Immagine di esempio del certificato digitale con l'APP Immuni

 

Il formato cartaceo

Ecco un esempio di versione stampabile. Ricorda di mostrare all’operatore che deve verificare la validità del certificato il QR Code. Per la verifica non è necessario mostrare i dettagli.

Immagine del certificato cartaceo

Informazioni per gli operatori – App VerificaC19

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

Per saperne di più

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d’uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”): apre una nuova finestra
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form

Scarica

AppStore

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S.

PlayStore

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19.

Da oggi 8 marzo e sino al 21 marzo Romagna in zona rossa: il testo integrale della ordinanza

Si riporta il comunicato della Regione Emilia Romagna:

Bologna – Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato l’ordinanza che istituisce la zona rossa per i comuni della Ausl Romagna, e cioè tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, territori già ora in arancione scuro fatta eccezione per il Forlivese, anch’esso in rosso da lunedì. Come preannunciato, infatti, l’ordinanza sarà in vigore da lunedì 8 marzo a domenica 21 marzo.

Il provvedimento viene adottato per fermare la diffusione dei contagi, che continua ad aumentare a causa delle nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi, e per proteggere la rete ospedaliera, dove sono in costante crescita i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Ausl Romagna e informati i sindaci.

Negli ultimi 14 giorni, nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria si è avuta una incidenza di 832 casi di positività ogni 100mila abitanti. Quanto ai ricoveri, 486 nei reparti Covid mentre le terapie intensive risultano occupate al 38%, al di sopra della soglia limite del 30%.

“La decisione di andare alla zona rossa e di chiudere le scuole è stata condivisa con i sindaci della Romagna, suffragata dai dati di aggravamento epidemiologico su tutto il territorio romagnolo- afferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. E non può che essere così, visti i dati che caratterizzano la curva pandemica in Romagna, compreso Forlì. Basti pensare che nelle ultime due settimane Forlì ha avuto una incidenza di 677 casi per centomila residenti – quando la zona rossa è prevista da 500 casi per centomila in su- più alta rispetto ai distretti di Lugo e di Ravenna ed in crescita costante. Anche la situazione ospedaliera è preoccupante, con 87 ricoverati per Covid ordinari (più 11 rispetto a ieri) e 6 in terapia intensiva al Morgagni Pierantoni, quindi con percentuali di riempimento che rischiano di mettere in grave difficoltà il presidio. Infine, sulla scuola si è registrato un aumento dei casi del 90 per cento in Romagna.  Prima ci si rende conto della gravità della situazione- conclude-, prima se ne esce, non c’è altra via”.

Le principali restrizioni che verranno introdotte con la zona rossa, in aggiunta a quelle previste in arancione scuro – a partire dagli spostamenti,  vietati sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità (come fare la spesa o l’acquisto di beni e servizi essenziali) – riguardano la chiusura di nidi e materne, la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole dalle elementari e l’Università, lo stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie.

Allegati

Decreto di Natale – Misure in vigore in Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio

🔴🟠Firmato il testo del Decreto Legge con cui vengono introdotte restrizioni per Natale e Capodanno. Ecco le regole previste, dal lockdown dal 24 al 6 gennaio nei festivi e prefestivi, deroga per i congiunti non conviventi e molto altro.

Il testo ufficiale del Decreto

👉Decreto Natale del 18 dicembre, è ufficiale: lockdown parziale e totale durante le feste. E questa volta il Governo non approva un DPCM per introdurre nuove restrizioni, bensì un Decreto Legge.
🔴Tutta l’Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi nei giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio).
🟠Nei restanti giorni feriali (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio), invece, tutta la Penisola sarà zona arancione.
🚙Gli spostamenti durante questo lockdown di Natale, oltre che per situazioni di necessità, lavoro, malattia, sono consentiti solo fino a un massimo di due persone – al netto dei minori di 14 anni – per raggiungere l’abitazione di congiunti non conviventi e festeggiare insieme il Natale.
✖️Non sono previste, per quanto riguarda questa deroga, indicazioni sui legami di parentela con le persone alle quali si fa visita.
🔴Il Governo istituisce una zona rossa in tutta Italia durante le vacanze di Natale, periodo in cui si è soliti riunirsi con parenti e amici, al fine di evitare una terza ondata di contagi che il sistema sanitario italiano avrebbe difficoltà ad affrontare.
🔴Italia zona rossa a Natale, giorni festivi e prefestivi
Divieto assoluto di uscire di casa, se non per comprovate esigenze lavorative, di salute, e necessità. Vi è anche la possibilità di recarsi in massimo due persone, al netto di minori di anni 14, presso un’abitazione diversa per festeggiare il Natale, nei seguenti giorni in cui l’Italia sarà di fatto in zona rossa:
24 dicembre,
25 dicembre,
26 dicembre,
27 dicembre,
31 dicembre,
1 gennaio,
2 gennaio,
3 gennaio,
5 gennaio,
6 gennaio.
🔴Le regole da rispettare in questi giorni sono quelle proprie della zona rossa, ovvero:
🚙spostamenti vietati, anche nello stesso Comune, se non per motivi di salute, lavoro o necessità;
🛒spostamenti in Comuni diversi solo per fare la spesa se per motivi di maggiore risparmio, o comunque per motivi di salute, lavoro o necessità;
autocertificazione obbligatoria per spostarsi;
✖️negozi chiusi;
🏁aperti supermercati e negozi che vendono beni alimentari o di necessità (edicole, tabacchi, parrucchieri e barbieri, lavanderie);
✖️bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie chiusi, con l’asporto consentito dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio sempre consentita;
🆓ok alle passeggiate vicino alla propria abitazione;
🆓ok all’attività fisica vicino alla propria abitazione se effettuata da soli, a distanza di sicurezza e con mascherina;
🆓ok a giri in bicicletta vicino alla propria abitazione o per andare a lavoro;
✖️chiusi musei, mostre, teatri e cinema.
🟠Italia zona arancione nei giorni feriali
Valgono le regole della zona arancione, invece, nei seguenti giorni:
28 dicembre,
29 dicembre,
30 dicembre,
4 gennaio
Ai limiti della zona arancione, di seguito ricapitolati, il Governo aggiunge il divieto di spostamento al di fuori del proprio Comune a meno che non si tratti di comuni con meno di 5.000 abitanti e la tratta non può superare i 30 chilometri:
🚙spostamenti consentiti nel proprio comune dalle 5 alle 22 senza autocertificazione;
✖️no agli spostamenti in altri Comuni o in altre Regioni, al netto di motivi di necessità, lavoro, salute;
🆓spostamenti in Comuni diversi per comprovati motivi, ad esempio per usufruire di servizi non presenti all’interno del proprio Comune;
✖️coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 se non per motivi di salute, lavoro, necessità e con autocertificazione;
consentito il rientro presso il proprio domicilio;
✖️bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie chiuse. Solo asporto fino alle 22 con divieto di consumare nei pressi nei locali. Consegna a domicilio sempre consentita,
✖️centri commerciali sono chiusi nei festivi e prefestivi al netto di servizi essenziali ivi presenti;
🆓negozi aperti;
🆓ok a passeggiate dalle 5 alle 22;
🆓ok l’attività motoria dalle 5 alle 22;
🆓ok ai giri in bicicletta.
👨‍👩‍👧‍👦Congiunti non conviventi e under 14
Confermata la deroga che prevede di poter far visita ai congiunti non conviventi anche durante la zona rossa.
La formula contenuta nel nuovo Decreto Legge sul Natale è la seguente:
«Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito nei limiti di due persone per ciascuna di esse, ulteriori a quelle ivi già conviventi».
Tradotto: si possono invitare per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale solo due persone, congiunte, ma senza tuttavia contare i minori di 14 anni. Una famiglia formata da madre, padre e due bambini Under 14 vengono contate come due persone e quindi possono spostarsi per andare a pranzo da nonni,
🚙Spostamenti
Al netto di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, da attestare per mezzo di autocertificazione, sono possibili gli spostamenti fino a un massimo di due persone alle quali si aggiungono i minori di 14 anni.
🏘️Seconde case
Nel decreto sugli spostamenti approvato a inizio mese si prevede il divieto di spostamenti nelle seconde case in altra Regione nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Nei giorni di lockdown natalizio è quindi vietato lo spostamento anche in comuni diversi

Emergenza Covid: contributo una tantum per bar e ristoranti sospesi a seguito del Dpcm (scadenza 17.12)

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DELL’IMPORTO UNITARIO DI €. 750,00 DESTINATI AI PUBBLICI ESERCIZI CHE SVOLGONO SOMMINISTRAZIONE DI BENI E/O BEVANDE INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA (in conseguenza dell’applicazione di quanto disposto con D.P.C.M. 03/11/2020)

Con il presente provvedimento il Comune di Morciano di Romagna intende promuovere l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese danneggiate a seguito dell’emergenza Covid-19, mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle imprese che per effetto del DPCM 3.11.2020 hanno subito l’obbligo di sospensione dell’attività ed in particolare attività di bar e ristorazione.
La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc, .. ) sostenute dalle imprese che operano sul territorio del Comune di Morciano di Romagna la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Emilia Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica a far data
15.11.2020.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Scadenza domande: 17 Dicembre 2020 ore 12.00

Il contributo una tantum erogato avrà il valore di 750 EURO 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come specificati successivamente ed ancora in attività al momento dell’erogazione del contributo.

Ai soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3. è assegnato un contributo pari a € 750,00 al lordo degli oneri fiscali. Il contributo in oggetto è soggetto all’applicazione, da parte del Comune di Morciano di Romagna, della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 DPR 600/73.

Requisiti per l’ammissione

Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che svolgano l’attività di pubblico esercizio di somministrazione di beni e/o bevande con sede nel comune di Morciano di Romagna la cui attività è stata sottoposta a sospensione a partire dal 15/11/2020 a seguito dei provvedimenti del Governo o della regione Emilia Romagna.
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:

a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese, ed essere attivi alla data del 31/10/2020;
b) l’impresa deve essere un pubblico esercizio di somministrazione di beni e/o bevande ( bon sede nel comune di Morciano di Romagna ed essere stata sottoposta a sospensione a partire dal 15/11/2020 per effetto del D.P.C.M. 03/11/2020 con l’ingresso della Regione Emilia-Romagna in zona “Arancione”; 
c) l’impresa presenti lo status di micro o piccola impresa secondo le regole UE, recepite in Italia con il DM del 18 aprile 2015;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art.
51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
f) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza siano in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 59 del 26 maggio 2010;
g) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC) al 31/01/2020;
h) di avere assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Morciano di Romagna (IMU e TARI) a tutto il 31/12/2018;i) essere in regola con i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis e non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad euro 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione
che viene richiesta al Comune.

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente dovrà per prima cosa scaricare e compilare il modulo seguente

Modulo contributi una tantum aziende

Una volta compilata la domanda la stessa dovrà essere inviata alla PEC del Comune (protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it) allegando copia dell’autorizzazione di pubblico esercizio entro e non oltre giovedì 17 dicembre ore 12.00.

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo indicato al successivo art. 3 del presente avviso saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna);

Maggiori informazioni nell’avviso:

AVVISO CONTRIBUTI COVID pubblici esercizi somministrazione

 

Emergenza Coronavirus: Decreto Legge 2 Dicembre 2020

🔴🔴 NUOVO Decreto Legge del 2.12.2020 n. 258. Emergenza Coronavirus. Firmato dal Presidente della Repubblica.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto Legge (diversamente dal passato non è un DPCM) promulgato dal Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2020 il contenuto del decreto è il seguente:
👉Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
👉È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
👉Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge. (Ovvero limitazioni legate alle diverse zone gialle arancioni o rosse).

Decreto-Legge 2 Dicembre 2020 n.158

Bonus alimentare per le famiglie: modulo online da compilare (scadenza 12/12 ore 15.00)

Misure urgenti di solidarietà alimentare – Morciano di Romagna – Modulo di adesione

Il Comune di Morciano di Romagna, ai sensi della Ordinanza di Protezione Civile n. 658, con delibera della Giunta Comunale in data 30 novembre 2020 ha destinato un primo importo di circa 50.000,00€, alla concessione di bonus per l’acquisto di generi alimentari (sono esclusi alcolici di qualsiasi gradazione e tabacchi).

Il bonus alimentare ricevuto dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2021

L’ufficio Servizi sociali del comune di Morciano di Romagna individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

L’entità del contributo sarà commisurato al numero di componenti il nucleo familiare così come determinato con delibera di giunta in data 30.11.2020:

– euro 175,00 per nucleo monoparentale;
– euro 200,00 per nucleo composto da due soggetti;
– euro 325,00 per nucleo comporto da tre soggetti;
– euro 375,00 per nucleo composto da quattro persone;
– euro 425,00 per nucleo composto da cinque persone;
– euro 450,00 per nucleo composto da oltre cinque persone;

 

L’entità del contributo potrà essere rideterminato in riduzione in quei casi nei quali il nucleo familiare sia stato percettore di contributi straordinari e/o ordinari nell’anno solare in corso al fine di ampliare la platea dei beneficiari.

 

Chi può presentare richiesta del bonus ?
Può presentare la richiesta un componente maggiorenne del nucleo familiare che sia residente nel territorio del Comune di Morciano di Romagna.

Le richieste possono essere presentate dalle ore 15.00 del 2 dicembre alle ore 15.00 del 12 dicembre 2020 attraverso la procedura on-line appositamente attivata.

Compila il modulo online e presenta la richiesta

Devo presentare della documentazione per richiedere il contributo?
È necessario compilare il modulo online e allegare scansione o fotografia del documento di riconoscimento.

**Se il documento richiesto non sarà caricato la domanda non sarà acquisita.

Quale è il criterio di ammissione al bonus?
L’ufficio servizi sociali individua gli ammessi tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;

– Per tale ragione vengono considerati i redditi percepiti nel mese di ottobre 2020, l’eventuale ammissione ad altri benefici economici e la presenza di persone diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 ovvero l’eventuale esistenza del pagamento di un canone di locazione o mutuo prima casa.

– L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e con minore coefficiente economico individuale (esempio famiglia con 3.000 euro di reddito e tre componenti, coefficiente 1000€ pro capite). A parità di posizione in graduatoria prevarranno i nuclei familiari con la presenza di diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92 e quindi l’eventuale esistenza del pagamento di un canone di locazione o mutuo prima casa.

Come faccio a sapere se la mia richiesta è stata registrata?
Compilando la richiesta online si riceve una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica fornito in sede di registrazione (verificare anche il contenuto della cartella spam).

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELL’INDIRIZZO MAIL INSERITO

Come faccio a sapere se mi verrà dato il bonus?
Verrà pubblicata sul sito del comune www.comune.morcianodiromagna.rn.it una graduatoria degli ammessi, identificati con la data e l’orario di inoltro della domanda riportato nella mail di ricevuta al momento della presentazione della domanda.
Per ragione di privacy saranno omessi i nomi nella pubblicazione online della graduatoria.
Gli ammessi e i non ammessi riceveranno comunicazione all’indirizzo mail inserito nella domanda.

Se le richieste superano i fondi disponibili?
I contributi saranno elargiti sulla base della graduatoria stilata sino al raggiungimento del totale stabilito con deliberazione della giunta comunale.
Coloro che non dovessero essere in posizione utile ad acquisire i contributi rimarranno comunque in graduatoria per eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili.

Che controlli verranno effettuati?
Le verifiche saranno svolte su tutte le domande ricevute dagli uffici comunali competenti in ordine ai dati in possesso al comune di Morciano di Romagna, le istanze ricevute saranno altresì inviate alla Guardia di Finanza per le attività di competenza.

Cosa si intende per reddito netto?
Il reddito netto deve essere comprensivo di tutti i redditi ricevuti dai componenti della famiglia, a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, pensione, reddito da lavoro autonomo, accompagnamento, affitti, etc.).
Per i lavoratori dipendenti sarà quello percepito, per i lavoratori autonomi dovrà essere stimato.

Eventuali affitti percepiti devono essere inclusi nel calcolo del reddito?
Si, vanno considerati.

Se nella busta paga di ottobre compaiono voci straordinarie quali conguagli, arretrati, rimborsi IRPEF, rimborsi bonus ristrutturazioni ecc, vanno computati nel reddito?
No, i rimborsi una tantum non devono essere inclusi nel reddito da inserire nel modulo di richiesta del bonus. Così come non vanno considerati i cosiddetti “assegni familiari”.

Cosa si intende per nucleo anagrafico?
Si intendono le persone conviventi come risultano dai registri dell’anagrafe comunale (stato di famiglia).

Vanno inclusi i redditi di fratelli/sorelle o altri parenti conviventi (es. pensione dei nonni)?
Si, se sono nel nucleo anagrafico (cioè se sono parenti e hanno residenza insieme).

In caso di separazione legale o divorzio, il reddito del genitore che ha altra residenza va incluso?
No, non va incluso, ma deve essere conteggiato l’assegno di mantenimento, se percepito.

Nel caso in cui i genitori separati o divorziati mantengano la stessa residenza, vanno sommati i redditi di entrambi?
Sì, perché si sommano i redditi di tutto il nucleo anagrafico.

Allegati

Bonus alimentare famiglie, domande dal 2.12

🔴🔴Da mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 e sino a sabato 12 dicembre ore 15.00 le domande per l’ottenimento del contributo per l’acquisto di generi alimentari 🔴🔴

👉Da mercoledì 2 viene attivato il nuovo bando riservato alle famiglie particolarmente colpite dall’emergenza covid-19.

✅L’ufficio Servizi sociali del comune individua i beneficiari tra:

✔ i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;

✔️L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

🙋Possono avanzare domanda coloro i quali hanno ricevuto una variazione della propria situazione economica a causa della Emergenza Coronavirus.

⚠️La domanda potrà essere effettuata esclusivamente on-line alla pagina del sito istituzionale del Comune che verrà attivata lo stesso 2 dicembre alle ore 15.00

🎯Compilata la domanda al termine della procedura basterà cliccare su INVIO e il sistema acquisirà automaticamente la domanda e ne invierà copia all’indirizzo dell’utente.

Emilia – Romagna da domenica 15 Novembre in “Zona arancione”: le nuove limitazioni

Il Ministro della Salute Speranza ha annunciato la firma del decreto che porta la regione Emilia Romagna in zona arancione assieme a Marche, Friuli e Venezia Giulia a partire dal 15 novembre e sino al 3 dicembre.

👉Riepilogo di seguito le misure già previste dal dpcm 4 novembre per tale zona:

🟠Nell’area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all’interno del proprio Comune.

🟠Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

🟠Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi.

🟠Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

🟠Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot-machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie).

👉👉Limite agli spostamenti

🟠È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

🟠 È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

👉👉Limiti spostamenti dal comune di residenza

🟠 È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

👉Bar e ristorazione

🟠 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

🟠 Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

🟠 Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Ordinanza Regione Emilia – Romagna 14 novembre-3 dicembre: le nuove misure

Nuove norme in vigore in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre al prossimo 3 dicembre.

Il testo completo della nuova Ordinanza 

Di seguito, nel dettaglio, le misure previste.
-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate
E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.
-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali
Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.
La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.
-Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

-Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
-Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

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